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Mance al Ristorante 2026: Come Funziona la Tassazione e Cosa Deve Fare il Titolare - Menucini Blog

Mance al Ristorante 2026: Come Funziona la Tassazione e Cosa Deve Fare il Titolare

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La mancia sul POS che nessuno sa come gestire

La mance ristorante tassazione è uno di quegli argomenti che quasi tutti i titolari di pubblici esercizi tendono a ignorare — finché non arriva un controllo o un dipendente fa una domanda scomoda. Eppure il quadro normativo è cambiato in modo significativo: dal 2023 esiste una legge precisa che disciplina come devono essere trattate fiscalmente le mance ricevute dai camerieri e dagli altri dipendenti del settore ristorativo. Nel 2026, con le ulteriori modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, le regole sono ancora più definite — e le responsabilità del datore di lavoro ancora più chiare.

Immaginate il caso classico: un cliente paga il conto con carta e aggiunge €5 di mancia direttamente sul POS. Quella somma arriva sul conto bancario del ristorante. Cosa fa il titolare? La gran parte la passa informalmente al cameriere in contanti, senza alcuna tracciatura, senza busta paga, senza versamento d’imposta. Questo approccio era comprensibile quando non esistevano regole chiare. Oggi, invece, espone sia il datore di lavoro sia il lavoratore a rischi concreti.

Questa guida spiega, in modo pratico e senza giri di parole, cosa prevede la normativa, cosa deve fare concretamente il titolare di un ristorante, e cosa succede se si continua a gestire le mance «alla vecchia maniera».


Il quadro prima del 2023: mance in contanti e la «zona grigia»

Per decenni, la mancia in Italia è vissuta in una zona fiscale di fatto non presidiata. La prassi era semplice: il cliente lascia qualche euro sul tavolo, il cameriere li raccoglie, e nessuno ne parla più. Tecnicamente, però, quelle somme sono sempre state redditi di lavoro dipendente (o assimilati) e avrebbero dovuto essere dichiarati dal lavoratore ai fini IRPEF.

Nella realtà, pochissimi dipendenti lo hanno mai fatto. E pochissimi datori di lavoro hanno mai avuto motivo di preoccuparsene, perché le mance in contanti sono per definizione non tracciabili. Il problema è nato con la diffusione dei pagamenti elettronici: quando un cliente lascia la mancia via POS o carta di credito, quei soldi transitano inevitabilmente sul conto corrente dell’esercente. Diventano visibili, registrabili, verificabili. La «zona grigia» si è improvvisamente trasformata in terreno minato.

L’assenza di una disciplina specifica aveva creato situazioni paradossali: il ristorante riceveva dei fondi che non erano ricavi propri, ma non sapeva come classificarli contabilmente, come girarli ai dipendenti, né come trattarli fiscalmente. Il commercialista di turno rispondeva spesso con un’alzata di spalle o con soluzioni approssimative.


La Legge di Bilancio 2023: cosa è cambiato

Con la Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), il legislatore ha finalmente disciplinato il trattamento fiscale delle mance nel settore del turismo e della ristorazione. La norma, contenuta nell’articolo 1, commi 58-62, introduce un’imposta sostitutiva del 5% sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità — in luogo della normale tassazione IRPEF, che va dal 23% al 43% in base allo scaglione di reddito.

Si tratta di un vantaggio fiscale molto rilevante. Un cameriere che riceve €2.000 di mance in un anno, con IRPEF ordinaria al 23%, pagherebbe €460 di imposte. Con l’imposta sostitutiva al 5%, ne paga solo €100.

Le condizioni per accedere all’agevolazione

Il regime agevolato non si applica automaticamente a tutti. Le condizioni previste dalla norma originaria del 2023 erano:

  • Settore: il datore di lavoro deve operare nel settore privato della ricettività o della somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, alberghi, strutture ricettive — classificati con i relativi codici ATECO).
  • Reddito del lavoratore: il lavoratore non deve aver conseguito, nell’anno precedente, un reddito da lavoro dipendente nel settore superiore a 50.000 euro.
  • Limite quantitativo: la tassazione agevolata si applica solo entro il 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Le mance che eccedono tale soglia sono tassate con IRPEF ordinaria.
  • Opt-out del lavoratore: il dipendente può rinunciare espressamente per iscritto all’imposta sostitutiva, scegliendo la tassazione ordinaria (scelta vantaggiosa solo in casi molto particolari, ad esempio se ha molte detrazioni).

Con la Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024, art. 1, co. 520), questi limiti sono stati ampliati in modo sensibile a partire dal 1° gennaio 2025:

  • Il limite di reddito dell’anno precedente è salito da 50.000 a 75.000 euro.
  • Il limite quantitativo delle mance agevolabili è salito dal 25% al 30% del reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno in corso.

Nel 2026, quindi, si applicano le soglie più generose introdotte dalla Legge di Bilancio 2025: limite di reddito a 75.000 euro e tetto del 30%.

Il ruolo del datore di lavoro come sostituto d’imposta

Il meccanismo funziona così: è il datore di lavoro — non il dipendente — a trattenere il 5% sulle mance e a versarlo all’Erario, esattamente come avviene per l’IRPEF ordinaria in busta paga. Il datore di lavoro agisce, cioè, come sostituto d’imposta. Le mance devono comparire nella busta paga del dipendente sotto la voce «liberalità» e devono essere riportate nella Certificazione Unica (CU), distinguendo le somme tassate al 5% da quelle eventualmente soggette a tassazione ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi con la Circolare n. 26/E del 29 agosto 2023, che rimane il documento di riferimento per la corretta applicazione della norma. Secondo questa circolare, la norma si applica indipendentemente dal mezzo di pagamento — quindi sia alle mance ricevute via POS sia a quelle in contanti che transitano attraverso il datore di lavoro (ad esempio nel caso del «piatto comune»).


Mance in contanti: la situazione nel 2026

Questo è il punto dove la confusione è massima. La circolare 26/E ha chiarito che l’agevolazione fiscale non è riservata solo alle mance elettroniche: si applica a tutte le mance che i clienti destinano ai lavoratori, indipendentemente dal mezzo di pagamento, purché transitino attraverso il datore di lavoro.

La distinzione pratica è tuttavia importante:

  • Mance via POS o carta: il transito attraverso il conto del ristorante è obbligatorio e automatico. Il datore di lavoro ha piena visibilità sull’importo e non può sottrarsi agli obblighi di sostituto d’imposta.
  • Mance in contanti ricevute direttamente dal cameriere: non transitano dall’esercente, restano nella disponibilità immediata del lavoratore. In questo caso il datore di lavoro non può tecnicamente agire come sostituto d’imposta perché non ha mai detenuto quelle somme. Il lavoratore, teoricamente, dovrebbe dichiararle come reddito nella propria dichiarazione.
  • Mance in contanti gestite collettivamente (piatto comune): se le mance in contanti vengono raccolte e distribuite attraverso il ristorante, il datore di lavoro rientra nel meccanismo di sostituzione e deve applicare le stesse regole delle mance elettroniche.

La realtà operativa del 2026 è che le mance in contanti raccolte individualmente da ogni cameriere restano di fatto non presidiate dal sistema. Il rischio di controllo su di esse è basso, ma non è zero — soprattutto quando i pagamenti elettronici hanno reso lo scenario complessivo di un ristorante più trasparente e confrontabile con i dati di terze parti (POS, banche, prenotazioni online). Per avere un quadro completo della gestione economica del ristorante, vale la pena considerare l’intero budget del ristorante in modo strutturato.


Come funziona operativamente per il titolare

Ecco il processo concreto che un titolare di ristorante deve seguire nel 2026 per essere in regola:

1. Configurare il POS per accettare mance separate

La maggior parte dei POS moderni (SumUp, Square, Nexi, Worldline, ecc.) consente di abilitare una voce separata per la mancia al momento del pagamento. È fondamentale che la mancia sia registrata come importo distinto rispetto al totale del conto — non come maggiorazione del ticket, ma come liberalità esplicita. Questa separazione è importante anche ai fini IVA: la mancia non è soggetta a IVA perché non è corrispettivo di una prestazione, e va indicata nel documento commerciale con la natura «fuori campo IVA». Per avere un quadro completo su come si applicano le diverse aliquote alle vendite del tuo locale, leggi la guida alle aliquote IVA in ristorazione.

Parlando di pagamenti digitali e di come il menu digitale si integra con i sistemi di cassa e POS moderni, molti ristoratori stanno scoprendo che la transizione al digitale semplifica anche questi aspetti amministrativi.

2. Tenere traccia delle mance per dipendente e per turno

Se le mance vengono distribuite individualmente, è necessario un registro giornaliero che attribuisca ogni mancia al lavoratore di turno. Se si usa il sistema del piatto comune, occorre documentare i criteri di distribuzione e il calcolo per ogni periodo di paga.

3. Inserire le mance in busta paga

Le mance devono essere inserite nel cedolino del dipendente con la specifica voce «erogazioni liberali clienti» (o denominazione equivalente nel software paghe), applicando l’aliquota sostitutiva del 5% entro i limiti previsti. Le mance eccedenti il 30% del reddito da lavoro dipendente dell’anno in corso vengono tassate con IRPEF ordinaria.

4. Versare l’imposta sostitutiva all’Erario

Il versamento avviene tramite modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 16/E del 2023 dell’Agenzia delle Entrate. Il commercialista o il consulente del lavoro deve essere informato e aggiornato su questa procedura — molti studi, soprattutto quelli meno specializzati nel settore HoReCa, usano ancora le procedure precedenti al 2023.

5. Riportare le mance nella Certificazione Unica (CU)

In sede di conguaglio fiscale di fine anno (e poi nella CU da consegnare al dipendente entro il 16 marzo dell’anno successivo e da trasmettere all’Agenzia delle Entrate), le mance vanno indicate nella sezione dedicata, distinguendo tra quelle tassate al 5% e quelle soggette a tassazione ordinaria. Una CU errata o omessa espone il datore di lavoro a sanzioni.


Il modello del «piatto della mancia» (tip pooling)

In molti ristoranti italiani, soprattutto nelle strutture più strutturate, non esiste la mancia «personale» del cameriere: tutte le mance ricevute in un turno o in una giornata vengono raccolte in un fondo comune (il cosiddetto piatto o cassa comune) e distribuite al personale secondo criteri prestabiliti — di solito a fine turno, a fine settimana o a fine mese.

Dal punto di vista fiscale, il regime del 5% si applica in modo identico sia alle mance individuali sia a quelle distribuite in pool. La differenza sta nella gestione operativa: con il tip pooling il ristoratore deve documentare in modo trasparente:

  • i criteri di ripartizione (per ore lavorate, per punti, in parti uguali tra chi era in turno, ecc.);
  • il calcolo effettivo per ciascun dipendente in ogni periodo;
  • le firme di ricevuta o la tracciatura dei pagamenti (se distribuiti in contanti) o i bonifici interni.

Sul fronte contrattuale, il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo (rinnovato il 5 giugno 2024 e in vigore fino al 31 dicembre 2027, firmato da FIPE-Confcommercio, Angem, Legacoop per la parte datoriale e da Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL per i sindacati) contiene disposizioni specifiche in materia di mance. In particolare, alcune versioni storiche del contratto vietavano o regolavano l’accettazione di mance in certi contesti. Prima di istituire un sistema di tip pooling, è consigliabile verificare cosa prevede il contratto collettivo applicato e consultare il consulente del lavoro.

Un aspetto spesso trascurato è che la chiarezza nella distribuzione delle mance ha anche un impatto sulla fidelizzazione del personale. Un sistema opaco o percepito come ingiusto è spesso fonte di conflitti interni — un costo nascosto che non compare in nessun prezzo di vendita ma che pesa sul clima aziendale.


Le sanzioni per chi non gestisce correttamente le mance

Ignorare gli obblighi in materia di mance non è una scelta neutra. Le conseguenze possono essere rilevanti, su più fronti.

Per il datore di lavoro come sostituto d’imposta

Il mancato trattenimento e versamento dell’imposta sostitutiva sulle mance elettroniche configura un inadempimento agli obblighi di sostituto d’imposta. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 471/1997 per omessa ritenuta e omesso versamento possono arrivare al 20-30% delle somme non versate, oltre agli interessi. Nei casi più gravi (importi elevati e intento doloso), si può configurare il reato di omessa ritenuta d’acconto.

Per la Certificazione Unica

La CU omessa, tardiva o errata comporta una sanzione di 100 euro per ogni certificazione, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta. È possibile ricorrere al ravvedimento operoso: se la CU viene inviata o corretta entro 60 giorni dalla scadenza ordinaria (16 marzo), la sanzione si riduce a 33,33 euro per certificazione. Una regolarizzazione spontanea prima di ricevere comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate consente comunque di beneficiare di riduzioni significative.

Per il dipendente

Il lavoratore che riceve mance non dichiarate rischia a sua volta l’accertamento sul proprio reddito. Sebbene il rischio pratico sia contenuto per le mance in contanti individuali, la situazione è più esposta per le mance elettroniche che risultano dai movimenti bancari del datore di lavoro.

Come regolarizzarsi (ravvedimento operoso)

Se un ristoratore si rende conto di aver gestito le mance in modo non corretto negli anni passati, la strada maestra è il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997): versamento spontaneo delle imposte omesse, degli interessi legali e di una sanzione ridotta (che diminuisce al diminuire del tempo trascorso dalla violazione). Il commercialista può calcolare esattamente l’importo e guidare il processo. Regolarizzarsi prima di un controllo è sempre più conveniente — economicamente e reputazionalmente — che aspettare l’accertamento.


FAQ sulle mance al ristorante e tassazione

Le mance ricevute via POS devono essere inserite in busta paga?

Sì. Le mance elettroniche transitano sul conto del ristorante e devono obbligatoriamente essere inserite nel cedolino paga del dipendente, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% (entro i limiti di reddito e di quota previsti dalla norma). Il datore di lavoro non può girare queste somme informalmente senza passare per la busta paga, pena il rischio di inadempimento agli obblighi di sostituto d’imposta.

L’agevolazione del 5% vale anche per le mance in contanti?

La norma si applica a tutte le liberalità che i clienti destinano ai lavoratori, indipendentemente dal mezzo di pagamento. Tuttavia, per le mance in contanti che il cameriere riceve direttamente — senza transitare per il datore di lavoro — quest’ultimo non può tecnicamente agire da sostituto d’imposta. Nel caso del piatto comune, invece, le mance in contanti raccolte collettivamente rientrano pienamente nel regime agevolato, perché transitano attraverso l’esercente prima di essere redistribuite.

Qual è il limite di reddito per accedere alla flat tax del 5% sulle mance nel 2026?

Dal 1° gennaio 2025 (e quindi applicabile nell’anno d’imposta 2025, con effetti sulla gestione 2026), il limite di reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente è stato innalzato a 75.000 euro (in precedenza era 50.000 euro). Il beneficio si applica sulle mance entro il limite del 30% del reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno in corso (in precedenza era il 25%). Le mance che superano questo tetto vengono tassate con IRPEF ordinaria.

Il dipendente può rinunciare alla tassazione agevolata del 5% sulle mance?

Sì. La norma prevede che il lavoratore possa rinunciare espressamente e per iscritto all’imposta sostitutiva, optando per la tassazione IRPEF ordinaria. Questa scelta ha senso solo in casi molto specifici — ad esempio quando il lavoratore ha molte detrazioni che rendono la sua aliquota effettiva IRPEF inferiore al 5%, oppure quando vuole far concorrere le mance alla base imponibile per il calcolo di determinate prestazioni. Nella quasi totalità dei casi pratici, la tassazione al 5% è molto più vantaggiosa.

Cosa rischia un ristorante che non gestisce correttamente le mance elettroniche?

Il ristoratore che omette di applicare le ritenute sulle mance elettroniche e di riportarle correttamente nella Certificazione Unica rischia sanzioni per inadempimento agli obblighi di sostituto d’imposta (fino al 30% delle somme non versate), oltre a sanzioni specifiche per la CU errata o omessa (100 euro per ogni certificazione, con un massimo di 50.000 euro). È possibile regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso prima di ricevere comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, beneficiando di sanzioni significativamente ridotte.


Conclusione: meglio gestire le mance bene che ignorarle

La normativa sulle mance non è complicata, ma richiede un’organizzazione che molti ristoranti non hanno ancora messo in piedi. Il messaggio principale è semplice: le mance elettroniche non possono più essere ignorate. Transitano dal conto del ristorante, sono visibili all’Agenzia delle Entrate, e il datore di lavoro ha precisi obblighi di sostituto d’imposta su di esse.

Il vantaggio, dal lato del dipendente, è reale e significativo: il 5% in luogo del 23-43% IRPEF è un beneficio tangibile, che può fare la differenza sulla busta paga di un cameriere. Comunicarlo correttamente al personale — e gestirlo in modo trasparente — può diventare anche uno strumento di attrazione e fidelizzazione delle risorse umane, un tema sempre più critico nel settore della ristorazione.

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